Arbitro assicurativo operativo: nuove regole per risolvere le controversie

È stato introdotto ufficialmente il regolamento che dà il via all’attività dell’Arbitro Assicurativo (AAS). Dopo un lungo iter, con sede e personale già pronti, l’ultimo passaggio necessario è stato completato con l’approvazione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Questo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2025, definisce le regole per la gestione stragiudiziale delle controversie tra clienti e operatori del settore assicurativo.

Il Regolamento, identificato come Decreto 6 novembre 2024, n. 215, si articola in 14 articoli: la prima parte si concentra sulla struttura e sulle funzioni dell’Arbitro, mentre la seconda descrive in dettaglio le modalità operative del procedimento.

Secondo l’articolo 2, l’Arbitro Assicurativo ha sede presso l’Ivass e vi partecipano automaticamente le imprese assicurative e gli intermediari registrati (agenti, broker e altri), senza necessità di ulteriori adesioni, a meno che non operino in regime di libera prestazione di servizi nel territorio italiano.

Competenze e ambiti esclusi
Come stabilito dall’articolo 3, l’Arbitro si occupa della maggior parte delle dispute che nascono dai contratti assicurativi, comprese quelle relative alla distribuzione delle polizze. Tuttavia, alcune casistiche rimangono escluse: ad esempio, le controversie legate al “Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada”, gestite dalla Consap, o situazioni che richiedono perizie tecniche, testimonianze orali o altre forme di approfondimento probatorio.

Limiti economici per le controversie
Il regolamento stabilisce specifici limiti economici. Per i contratti Vita, l’intervento dell’Arbitro è consentito fino a un massimo di 150.000 euro, che salgono a 300.000 euro se le prestazioni assicurative sono previste esclusivamente in caso di decesso. Per le controversie legate al ramo danni, il limite è fissato a 2.500 euro se il risarcimento riguarda richieste di terzi in ambito Rc, e a 25.000 euro per tutte le altre controversie.

Struttura del Collegio
Ogni collegio giudicante sarà composto da cinque membri: un presidente e due membri nominati dall’Ivass, un rappresentante scelto dall’Ania o, in alternativa, da associazioni di categoria rappresentative degli intermediari, e un membro designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti o, per altre tipologie di clienti, da associazioni di categoria qualificate. Il mandato del presidente dura cinque anni, mentre gli altri componenti rimangono in carica per tre anni. I membri saranno selezionati tra ex magistrati, docenti universitari, professionisti iscritti agli albi e dirigenti delle Autorità di vigilanza in pensione.

Come presentare ricorso
Il ricorso dovrà essere inoltrato esclusivamente online, ma solo dopo aver presentato un reclamo formale alla compagnia o all’intermediario coinvolto. La richiesta all’Arbitro dovrà avvenire entro 12 mesi dalla presentazione del primo reclamo.

Una volta ricevuta tutta la documentazione, il Collegio avrà 90 giorni per deliberare, con la possibilità di una proroga di ulteriori 90 giorni. La decisione, obbligatoria per le parti coinvolte, dovrà essere eseguita entro 30 giorni.

L’Ivass, che potrà istituire più collegi per la gestione dei ricorsi, ha a disposizione quattro mesi dall’entrata in vigore del Regolamento (24 gennaio) per definire le disposizioni tecniche necessarie a garantire l’operatività completa dell’Arbitro Assicurativo.

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