Negli ultimi tempi, molti clienti delle banche hanno ricevuto una comunicazione riguardante una modifica unilaterale del contratto. Questa iniziativa, richiesta agli istituti bancari e agli intermediari finanziari, doveva essere completata entro il 10 gennaio 2025. La comunicazione, contrassegnata dalla dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, è stata inviata in conformità al nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e riguarda i cosiddetti “Piani di sostituzione”. Questi aggiornamenti hanno come destinatari principali coloro che hanno in corso mutui o altri tipi di finanziamenti.
Cosa prevede la normativa
La normativa, entrata in vigore il 10 gennaio 2024, stabilisce le modalità con cui banche e intermediari devono gestire situazioni di “variazioni sostanziali” o “cessazione” di un indice di riferimento utilizzato nei contratti finanziari, come l’Euribor. I Piani di sostituzione mirano a regolamentare preventivamente tali eventi, consentendo un adeguamento automatico dei contratti sulla base di parametri predefiniti.
L’obiettivo principale di questa normativa è garantire una transizione graduale e ordinata dall’Euribor, qualora in futuro esso smetta di essere pubblicato o subisca modifiche sostanziali che ne compromettano la rappresentatività rispetto al mercato di riferimento.
La regolamentazione si applica a contratti relativi a servizi bancari e finanziari, come il credito al consumo e i servizi di pagamento, disciplinati dal Titolo VI del TUB, che tutela la trasparenza dei rapporti con i clienti.
Informazioni chiare per i clienti
Pur trattandosi di un obbligo legislativo, questa comunicazione non è un semplice adempimento burocratico. Deve infatti consentire ai clienti di comprendere chiaramente le implicazioni di eventuali cambiamenti degli indici di riferimento, assicurando la continuità e la validità dei contratti.
Aggiornamenti sui Piani di sostituzione
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicare e mantenere aggiornati i Piani di sostituzione sui loro siti web. Eventuali modifiche devono essere comunicate ai clienti almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, seguendo le indicazioni previste dall’articolo 119 del TUB.
La tempistica delle comunicazioni è anch’essa regolata: i clienti devono essere informati entro 30 giorni dal verificarsi di una variazione significativa o della cessazione dell’indice di riferimento. Se il cliente non esercita il diritto di recesso entro due mesi dalla notifica, le modifiche si intendono accettate. In caso di recesso, il cliente mantiene le condizioni precedenti, inclusi i tassi di interesse, fino alla chiusura del rapporto contrattuale.
Conseguenze in caso di mancata applicazione della norma
Le clausole contrattuali devono consentire di identificare chiaramente le modifiche da applicare agli indici di riferimento o agli indici sostitutivi. Se queste disposizioni non vengono rispettate, le modifiche saranno considerate inefficaci. In tali casi, si applicherà l’indice sostitutivo stabilito dal “Regolamento Benchmark”. Qualora non fosse definito un indice di riferimento, troveranno applicazione i tassi previsti dall’articolo 117, comma 7, o dall’articolo 125-bis del TUB, a seconda della tipologia di contratto.